La Cassazione supera la concezione patrimonialistica del matrimonio

La Corte di Cassazione, terzo e ultimo grado di giudizio dell’ordinamento giuridico italiano,  apporta un notevole cambiamento in merito all’assegno di mantenimento per il coniuge “più debole” in caso di divorzio.

Ad oggi,  l’ammontare dell’assegno divorzile si basava sul criterio secondo il quale l’ex coniuge richiedente aveva diritto alla conservazione dello stesso livello di vita goduto nel corso del matrimonio, ora  dipenderà dalla sua “indipendenza o autosufficienza economica” .

Lo comunica una nota pubblicata il 10 maggio 2017, dalla stessa Cassazione la quale dichiara che “la Prima sezione civile, con la sentenza 11504 ha superato il precedente consolidato orientamento che collegava la misura dell’assegno al parametro ‘del tenore di vita matrimoniale”, indicando come parametro di spettanza dell’assegno – avente natura ‘assistenziale – l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede”.

La sentenza 11504 è stata pronunciata in merito al ricorso Lownstein contro Grilli (ex ministro dell’Economia con il governo Monti, 2012-2013). La Suprema Corte annulla definitivamente l’assegno di mantenimento preteso  dall’ex moglie del ministro,   confermando la decisione della Corte di Appello di Milano del 2014.

La Cassazione precisa che il “mantenimento non va riconosciuto a chi è “indipendente economicamente o effettivamente in grado di esserlo.  Non è configurabile un interesse giuridicamente rilevante relativo alla conservazione del tenore di vita matrimoniale.

Il verdetto decreta che quel che occorre è “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva” perché “è ormai condiviso nel costume sociale” che il matrimonio è  un atto di libertà e di auto-responsabilità.”

Quindi il matrimonio è sì “luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita ma“dissolubile”.  E se un l’unione si “estingue” affettivamente è giusto, secondo il verdetto della Cassazione, che si estingua “anche sul piano economico-patrimoniale”.

Sicché l’ormai ex parametro del mantenimento dello stesso tenore di vita anche da divorziata/o diventa “illegittimo” perché ripristinerebbe “sia pure limitatamente” una “indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale”.

L’Alta Corte indica 3 elementi di valutazione per stabilire l’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente: il “possesso di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le capacità e possibilità effettive di lavoro e la stabile disponibilità di un’abitazione”.

Evidenziamo, comunque, che la sentenza è stata emessa dalla Sezione Semplice della Corte Suprema, per tanto può essere ribaltata da un altra sentenza analoga nella fattispecie ma  contraria nell’orientamento.

Con suddetta decisione, perde di diritto la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 con cui si decretava la conservazione del tenore di vita matrimoniale, sancendo il diritto di conservare un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio. Leggiamo nella sentenza:

Sull’attuale rilevanza del “tenore di vita matrimoniale”, come parametro “condizionante” e decisivo nel giudizio sul riconoscimento del diritto all’assegno, non incide – come risulterà chiaramente alla luce delle successive osservazioni – la mera possibilità di operarne in concreto un bilanciamento con altri criteri, intesi come fattori di moderazione e diminuzione di una somma predeterminata in astratto sulla base di quel parametro. A distanza di quasi ventisette anni, il Collegio ritiene tale orientamento, per le molteplici ragioni che seguono, non più attuale.”

Un orientamento giurisprudenziale già in atto da diversi anni. A questo proposito, particolarmente pertinente ci appare la disanima di Antonio Lamorgese, Consigliere Corte di Cassazione relatore della suddetta sentenza, dell’ 11 marzo 2016, in cui afferma che in base ai principi di libertà e di autoresponsabilità, dopo il divorzio, gli unici legami destinati a rimanere in vita tra gli ex coniugi dovrebbero essere quelli riguardanti i figlie e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali, essi dovrebbero avere una durata temporanea.

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