Minori stranieri non accompagnati. Finalmente!
Favorevoli 375, contrari 13. La Camera approva, il 29 marzo 2017, le misure per la protezione dei minori stranieri non accompagnati. È legge!
L’Italia è il primo Paese in Europa a dotarsi di un provvedimento che rispetta i diritti dei minori in quanto tali, a prescindere del loro statusu di migranti o rifugiati.
aggiornamento 29 marzo 2016, h. 17,05
Minori non accompagnati. Fate presto!
Stranieri minori non accompagnati. Anche loro sono indicati con un acronimo, sono i MSNA.
Secondo l’ultimo censimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risalente al 30 novembre 2016, i minori stranieri che giungono in Italia non accompagnati sono 17.245. Di questi il 93,1 sono maschi (16.047) e soltanto il 6,9% femmine (1.198).
L’età varia dagli 0 ai 17 anni. I bambini dagli 0 ai 6 anni sono 40, pari allo 0,2. Ma sale già al 17,9% il numero dei minori dai 7 ai 15 anni. Per arrivare al 26,6% dei 16enni e al 55,2% di 17enni.
I primi 3 paesi di provenienza dei minori censiti sono Egitto, Gambia e Albania. Seguiti, con una differenza di poche centinaia di presenze, dalla Nigeria, Eritrea e Guinea. Il 56,3 % risiede in Sicilia.
In transito o irreperibili. Comunque soli e vulnerabili
Ma della cifra complessiva dei 17.245 ben 6.508 sono “irreperibili” ovvero si sono perse le tracce.
Dopo l’identificazione e l’assegnazione a una comunità di accoglienza, il minore scappa. E la comunità segnala alla Direzione Generale del Ministero il cosiddetto allontanamento.
Al numero, già alto degli irreperibili, va aggiunto quello, qualificabile solo a spanne, dei minori non accompagnati “in transito”. Sono i minori soli che sfuggono alle Istituzioni del paese in arrivo, per avere la libertà di raggiungere altre mete.
Molti di questi bambini e ragazzi cadono nella rete delle organizzazioni criminali, che li sfruttano per il lavoro nero, la prostituzione e il mercato degli organi.
Un fenomeno, in crescita, al quale vuole porre rimedio il disegno di legge verso i diritti dei MSNA approvato il 26 ottobre 2016 alla Camera (C 1658), ora al Senato come atto S.2583, in corso di esame in commissione.
Il testo di legge: protezione e integrazione
Il testo “Protezione dei minori stranieri non accompagnati”, nella sua prima stesura è stato elaborato dall’Organizzazione internazionale Save the Children. Si propone di dare all’Italia un sistema strutturato di accoglienza e protezione a livello nazionale, superando il criterio emergenziale con il quale si affronta il fenomeno dei MSNA, con un confuso, anche se involontario, operato tra le istituzioni nazionali e locali, a tutto danno dei minori stranieri soli.
Il disegno di legge prevede il divieto di respingimento per i minori non accompagnati e disciplina in modo organico il loro percorso in Italia, dalla prima accoglienza alle successive fasi d’integrazione.
Stabilisce i tempi certi della prima accoglienza con intervista al minore, da parte dei servizi dell’ente locale competente e coadiuvato, quando ci sono, dalle organizzazioni specializzate, sempre alla presenza del mediatore culturale.
I dati anagrafici
L’identità e l’età del minore non accompagnato, devono essere accertate dalle autorità di pubblica sicurezza, “solo dopo che è stata garantita un’immediata assistenza umanitaria”. Nel caso di dubbi riguardante l’identità e/o l’età si può ricorrere alla “collaborazione delle autorità diplomatico-consolari”. Interventi da escludersi se potrebbero causare “pericoli di persecuzione” e nel caso in cui il minore, nel corso dell’intervista di prima accoglienza, abbia richiesto la protezione internazionale.
Nel caso resistano dubbi fondati sull’età dichiarata dal minore, la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori o il giudice tutelare può disporre “esami socio sanitari volti all’accertamento della stessa”. Il minore e il suo tutore, anche se temporaneo, devono essere informati del perché degli esami, sul tipo degli stessi, sui risultati e sulle conseguenze che comporta il rifiutarsi a sottoporsi agli stessi.
Se anche dopo la perizia, rimangono dubbi riguardo all’età, “quella presunta è a ogni effetto di legge”.
Si rafforza l’affido familiare ai centri di accoglienza
Il DDL prevede le “indagini familiari”: “qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità”. Estende, inoltre, il ricongiungimento familiare fino al 4° grado parentale.
Se le indagini familiari danno esito negativo, si promuovere l’affidamento alle famiglie piuttosto che al “ricovero nelle strutture di accoglienza”. Queste ultime, comunque, dovranno essere in grado di offrire i mezzi per l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa.
Il diritto al permesso di soggiorno
È prevista l’istituzione della Cartella sociale per ogni minore, compilata dalla struttura di prima accoglienza che “evidenzi gli elementi utili”, affinché si arrivi alla determinazione di una soluzione di lungo periodo, la più idonea possibile, per l’interesse superiore del minore. La Cartella sociale “dovrà essere trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni”. La Cartella sociale è sottoposta alle regole in merito alla privacy.
Ogni minore, in caso in cui la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, su sua richiesta e ancora prima della nomina del tutore, ha diritto al permesso di soggiorno valido fino al compimento della maggiore età.
L’Elenco dei tutori volontari
Il disegno di legge prevede l’istituzione dell’Elenco dei tutori volontari, al quale possono iscriversi privati cittadini, “selezionati e adeguatamente formati dai garanti regionali”, disponibili ad assumersi la tutela di uno o più minori stranieri – in caso di fratelli e sorelle – non accompagnati. Il tutore sarà una persona di riferimento che dovrà curare gli interessi dei minori, attivare le procedure a loro protezione, compresa, ove necessario, quella di ricollocamento in altri Paesi europei.
Il percorso di integrazione di lunga permanenza e la garanzia dei diritti
L’articolo 12 regolamentata il” sistema di protezione per i richiedenti asilo, i rifugiati e minori stranieri non accompagnati “.
L’articolo 13 contempla la posizione dell’integrazione di lungo periodo, Quando un minore, raggiunge la maggior età, per completare “con buon esito il percorso intrapreso finalizzato alla sua autonomia, il tribunale per i minorenni può concedere un prolungamento e l’affido del soggetto ai servizi sociali, fino al compimento del 21mo anno di età.
Gli articoli 14, 15 e 16 garantiscono al minore straniero non accompagnato rispettivamente, il diritto alla salute e all’istruzione, all’ascolto e all’assistenza legale.
Accordi bilaterali per l’interesse superiore del minore
L’Italia, si legge sul disegno di legge (art. 20), promuove la “più stretta cooperazione internazione, attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di sviluppo nei Paesi di origine dei MSNA, in modo da armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale […], favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori”.
Infine viene garantita la continuità a un fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per evitare che la gestione dei costi ricada solo sulle casse dei Comuni di rintraccio del minore.
pubblicato il 12 febbraio 2017, h 9,47